Smart working: nuove sanzioni penali per la sicurezza dei lavoratori
La nuova legge 11 marzo 2026, n. 34, dedicata alle piccole e medie imprese, introduce importanti novità in materia di sicurezza sul lavoro agile. Con l’inserimento del comma 7-bis nell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008, viene rafforzato l’obbligo per i datori di lavoro di garantire la tutela dei lavoratori che operano fuori dai locali aziendali.
In particolare, le aziende sono tenute a consegnare ogni anno ai dipendenti in smart working e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) un’informativa scritta dettagliata. Il documento deve indicare sia i rischi generali sia quelli specifici legati alla modalità agile, con particolare attenzione all’uso dei videoterminali.
La novità più rilevante riguarda però le sanzioni: la mancata consegna dell’informativa comporta conseguenze penali. Si applicano infatti le pene già previste per la violazione degli obblighi informativi in materia di sicurezza, ossia l’arresto da due a quattro mesi oppure un’ammenda fino a oltre 7.400 euro.
Sebbene l’obbligo fosse già previsto dalla legge n. 81/2017, la sua integrazione nel Testo Unico sulla sicurezza ne rafforza il valore e introduce un sistema sanzionatorio finora assente. Le imprese dovranno quindi non solo predisporre l’informativa, ma anche garantirne la consegna effettiva e tracciabile.
Diventa così fondamentale adottare sistemi di controllo e archiviazione che dimostrino l’adempimento dell’obbligo, riducendo il rischio di sanzioni. Allo stesso tempo, i contenuti dell’informativa dovranno essere chiari, completi e adeguati alle specifiche condizioni di lavoro agile.
La riforma segna un passo deciso verso una maggiore tutela dei lavoratori da remoto, imponendo alle aziende un più rigoroso presidio organizzativo in materia di salute e sicurezza.
